Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso e non può comunque essere:
- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
- superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
- superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese sarà per la durata della procedura occorrente. Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, sarà per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale.
All'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).
Rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza ed è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
Ai fini del rinnovo la questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
I permessi di soggiorno per turismo possono essere rinnovati solo se ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Rifiuto
Quando il permesso di soggiorno è rifiutato, la questura avvisa l'interessato che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione.
Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l'Italia, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'emissione del provvedimento di espulsione.
Anche fuori dei casi d'espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console dello Stato d'appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l'Italia.
Come e dove si presenta il ricorso?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al TAR del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emanato il rifiuto, e deve essere presentato da un avvocato.