Il 18 maggio 1997 e' entrata in vigore la legge 15 maggio 1997, n.127 (in Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n.113), che ha modificato l'ordinamento dello stato civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.
Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione. D'ora in poi, ciò potrà essere fatto anche presso un "centro di nascita", cioe' l'ospedale o la casa di cura dove e' nato il bambino, davanti al direttore sanitario.
Quest'ultimo, che puo' delegare per la sola ricezione della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria, deve trasmettere la dichiarazione stessa all'ufficiale di stato civile competente. Per il caso di dichiarazione fatta presso un centro di nascita, e' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, che ha diramato una circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997 nell'esercizio della sua potesta' di dettare direttive in materia.
Il direttore sanitario nell'esercizio dei nuovi compiti assegnatigli dalla legge:
- riveste la qualita' di pubblico ufficiale
- è messo dalla legge sullo stesso piano dell'ufficiale di stato civile
- ha rapporti funzionali con l'ufficiale di stato civile, con il procuratore della Repubblica presso il tribunale (che esercita la vigilanza sullo stato civile) e con il Ministero della Giustizia (per quanto gia' detto).
Quando avviene una nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.